CODICE DISCIPLINARE SEGRETARIO COMUNALE - Comune di Terranova da Sibari
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Codice Disciplinare Segretario Comunale
Ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 si pubblica il codice disciplinare dei dipendenti del comparto. La pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
CODICE DISCIPLINARE DEL SEGRETARIO CONUNALE
CCNL 14/12/ 2010
Art.3
Obblighi del segretario
1. Il segretario conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il segretario adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento allegato.
2. Il comportamento del segretario, in coerenza con il proprio ruolo e con le ampie competenze allo stesso riconosciute dal vigente quadro legislativo, è volto a conferire una sempre maggiore autorevolezza al sistema dell’amministrazione locale, attraverso il coordinamento delle esigenze di efficienza dell’apparato amministrativo e di garanzia della regolarità amministrativa, nell’ambito dei più generali obiettivi di innovazione e di miglioramento dell’organizzazione degli enti e di conseguimento di elevati standard di efficienza e di efficacia delle attività e dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di incrementare e garantire la migliore qualità dei servizi erogati alla collettività, il segretario deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, assicurando il rispetto della legge, nonché l’osservanza delle direttive generali e delle altre disposizioni comunque impartite dall’Ente o dalle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, e perseguire direttamente l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere, dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
b) rispettare il segreto di ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli procedimenti, ai sensi dell’art.24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia riservatezza e protezione dei dati personali nonché di trasparenza e di accesso all’attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell’ente o nelle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997 nonché attuare le disposizioni dei medesimi soggetti in ordine al DPR n.445/2000 in tema di autocertificazione;
e) nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con i cittadini, nonché all’interno dell’Ente con i dirigenti e con gli addetti alle diverse strutture, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all’immagine dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997;
f) nell’ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al ruolo del segretario, organizzando ed assicurando il tempo di lavoro e la presenza in servizio correlata alle esigenze dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997 ed all’espletamento dell’incarico affidato;
g) in caso di malattia, dare tempestivo avviso al competente Ufficio dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997;
h) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia o infortunio;
i) astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi;
j) non valersi di quanto di proprietà dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, per ragioni che non siano di servizio;
k) sovrintendere al corretto espletamento dell’attività del personale eventualmente assegnato all’ufficio di segreteria;
l) informare l’Ente o le altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
m) astenersi dal chiedere e dall’accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di modico valore;
n) comunicare all’Ente la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; analogo obbligo sussiste anche nei confronti delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997.
Art. 4
Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le violazioni da parte del segretario degli obblighi disciplinati all’art. 3 (Obblighi del segretario), secondo la gravità dell’infrazione ed in relazione a quanto previsto dall’art. 5 (Codice disciplinare), previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle
seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell’art. 5 (Codice disciplinare);
c) licenziamento con preavviso;
d) licenziamento senza preavviso.
2. Per l’individuazione dell’autorità competente per i procedimenti disciplinari concernenti i segretari e per le forme ed i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art.55-bis del D.Lgs. n.165 del 2001.
3. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
4. I provvedimenti cui al comma 1 non sollevano il segretario dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
Art. 5
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni:
- la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imperizia, la rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- le responsabilità connesse all’incarico di segretario, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’ Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997 o con l’entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi i cittadini;
- l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal segretario o al concorso nella violazione di più persone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al segretario responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00, si applica, graduando l’entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:
a) inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze dell’Ente ed all’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.165 del 2001;
b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, i dirigenti, i dipendenti o nei confronti dei cittadini o di terzi;
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con cittadini o terzi;
d) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
e) violazione dell’obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
f) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l’ ente o l’agenzia o per i cittadini;
g) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all'ente o all’agenzia;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, ai cittadini o ai terzi.
L’importo delle ritenute per la sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio del Datore di lavoro ed è destinato ad attività sociali a favore dei segretari.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, graduando l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett.b) del D.Lgs.n.165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del segretario, agli eventuali danni causati all’Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997 ai cittadini o ai terzi;
d) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico – fisico durante lo stato di malattia;
e) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997 sensi dell’art.1 della legge n. 300 del 1970;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso componenti degli organi di governo dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997 dirigenti o i dipendenti;
g) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con cittadini o terzi;
h) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
i) atti, comportamenti o molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
j) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte dell’eventuale personale sottordinato
k) ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art.55-quater, comma 1, lett.e) del D.Lgs.n.165 del 2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o di altri dipendenti;
l) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a prendere servizio nella sede di titolarità, di reggenza o di supplenza;
m) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque derivato danno grave all’Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art.55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’art.55- sexies, comma 3, e dall’art. 55-septies, comma 6, del D.Lgs. n.165 del 2001.
8. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
9. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 5, 6, 7 e 8 quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
b) occultamento da parte del segretario di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’Ente o altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, allo stesso affidati;
c) qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all’ Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997 comma 8;
d) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona;
e) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro nei riguardi di dirigenti, di dipendenti, di cittadini o terzi;
f) grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 2, della legge n. 69 del 2009;
g) ingiustificato ritardo da 11 a 20 giorni, a prendere servizio nella sede di titolarità, di reggenza o di supplenza;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997.
10. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett.b) e c) del D.Lgs. n.165 del 2001;
b) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio, salvo quanto previsto al n.2, lett.b;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165 del 2001;
b) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure verso dirigenti o altri dipendenti o di alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con cittadini;
c) la commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dal luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 7 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
d) condanna, anche non passata in giudicato, per:
1. i delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell’art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000;
2. gravi delitti commessi in servizio;
3. i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97;
e) recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
f) recidiva plurima di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.
11. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei segretari di cui all’art. 3 (Obblighi del segretario) quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
12. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente o del Datore di lavoro, secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165 del 2001.
13. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 12, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 150 del 2009 si applicano dall’entrata in vigore del decreto medesimo.